Art. 1

Controllo

In vigore dal 14 giu 2017
Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti: «k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; l) aiuti per le infrastrutture locali;»; ii) sono aggiunte le seguenti lettere m) e n): «m) aiuti a favore degli aeroporti regionali; n) aiuti a favore dei porti.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento non si applica: a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità; c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio (*2); e) alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13. (*1)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)." (*2)  Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).»;" c) il paragrafo 4 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;»; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.»; 2) l' è così modificato: a) il punto 39 è sostituito dal seguente: «39)   “risultato operativo”: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;»; b) il punto 42 è sostituito dal seguente: «42)   “aiuti a finalità regionale al funzionamento”: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;»; c) il punto 48 è sostituito dal seguente: «48)   “zone scarsamente popolate”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;»: d) è inserito il seguente punto 48 bis: «48 bis)   “zone a bassissima densità demografica”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;»; e) il punto 55 è sostituito dal seguente: «55)   “zone ammissibili agli aiuti al funzionamento”: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica;»; f) è inserito il seguente punto 61 bis: «61 bis)   “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;»; g) dopo il punto 143 sono aggiunti i seguenti titoli e punti da 144) a 165): «Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali 144)   “infrastruttura aeroportuale”: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche; 145)   “compagnia aerea”: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3); 146)   “aeroporto”: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree; 147)   “servizi aeroportuali”: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata; 148)   “media annuale del traffico passeggeri”: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso; 149)   “infrastruttura di assistenza a terra centralizzata”: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite; 150)   “reno ad alta velocità”: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h; 151)   “servizi di assistenza a terra”: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio (*4); 152)   “attività non aeronautiche”: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi; 153)   “aeroporto regionale”: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni; Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti 154)   “porto”: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto; 155)   “porto marittimo”: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima; 156)   “porto interno”: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna; 157)   “infrastruttura portuale”: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; 158)   “sovrastruttura portuale”: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto; 159)   “infrastruttura di accesso”: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse; 160)   “dragaggio”: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto; 161)   “infrastruttura per i combustibili alternativi”: infrastruttura portuale fissa, mobile o in mare che consente a un porto di rifornire le imbarcazioni di fonti di energia quali l'energia elettrica, l'idrogeno, i biocarburanti definiti all', lettera i), della direttiva 2009/28/CE, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG)] e il gas di petrolio liquefatto (LPG) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti; 162)   “imbarcazione”: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie; 163)   “imbarcazione marittima”: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua; 164)   “imbarcazione per la navigazione interna”: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua; 165)   “infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). (*3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3)." (*4)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)." (*5)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).»;" 3) all'articolo 4 il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera z) è sostituita dalla seguente: «z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno;»; b) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: «bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;»; c) sono aggiunte le seguenti lettere dd), ee) e ff): «dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis; ee) aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile; ff) aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 milioni di EUR per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile. (*6)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).»;" 4) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera k): «k) gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.»; 5) all'articolo 6, il paragrafo 5 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;»; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;»; 6) l'articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: «Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. (*7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;" b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.»; c) il paragrafo 4 è soppresso; 7) all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento.»; 8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Controllo 1.   Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. 2.   Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo. 3.   La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.»; 9) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale La presente sezione non si applica: a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche; b) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica; d) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.»; 10) l'articolo 14 è così modificato: a) al paragrafo 6, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell', punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.»; b) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.»; c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 16 e 17: «16.   Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto. 17.   Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento. (*8)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;" 11) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Aiuti a finalità regionale al funzionamento 1.   I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti: a) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente; b) i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo. 3.   Nelle zone a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni: a) i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata; b) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata. 4.   Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi alcuna delle seguenti percentuali: a) il 35 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata; b) il 40 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata; c) il 30 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.»; 12) all'articolo 21, il paragrafo 16 è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:»; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale dello strumento è preso in considerazione nel calcolo dell'importo di investimento massimo ai fini del paragrafo 9;»; 13) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.»; 14) all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»; 15) all'articolo 31, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;»; 16) all'articolo 52 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   In alternativa alla definizione dei costi ammissibili conformemente al paragrafo 2, l'importo massimo dell'aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al paragrafo 4.»; 17) l'articolo 53 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;»; b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7.»; c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili.»; 18) all'articolo 54, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione. Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.»; 19) all'articolo 55, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.»; 20) dopo l'articolo 56 sono inserite le seguenti sezioni 14 e 15: « SEZIONE 14 Aiuti a favore degli aeroporti regionali Articolo 56 bis Aiuti a favore degli aeroporti regionali 1.   Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.   Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I. 3.   L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori. 4.   Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri. 5.   Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli. 6.   Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all', paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008. 7.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14. 8.   Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all', paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo. 9.   Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. 10.   Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. 11.   L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 12.   Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione. 13.   L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera: a) il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso; b) il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso. 14.   Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote. 15.   Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. 16.   L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate. 17.   Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri. 18.   La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto. SEZIONE 15 Aiuti a favore dei porti Articolo 56 ter Aiuti a favore dei porti marittimi 1.   Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per: a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali; b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso; c) il dragaggio. 3.   I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili. 4.   L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 5.   L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera: a) il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di EUR; b) l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di EUR; c) il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee). L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee). 6.   Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 7.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni. 8.   Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato. 9.   Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6. Articolo 56 quater Aiuti a favore dei porti interni 1.   Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2.   Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per: a) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali; b) investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso; c) il dragaggio. 3.   I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili. 4.   L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. 5.   L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff). 6.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni. 7.   Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato. 8.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.»; 21) l'articolo 58 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore delle rispettive disposizioni del presente regolamento qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.»; b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Gli aiuti individuali concessi tra il 1o luglio 2014 e il 9 luglio 2017 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»; c) è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   In caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi.»; 22) nell'allegato II, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento; 23) l'allegato III è così modificato: a) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente: «(2) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»; b) la prima frase della nota 3 è sostituita dalla seguente: «L'equivalente sovvenzione lordo o, per le misure di cui agli articoli 16, 21, 22 o 39 del presente regolamento, l'importo dell'investimento.».
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