Art. 30

Deposito della domanda

In vigore dal 14 giu 2017
Deposito della domanda 1.   La domanda di marchio UE è depositata presso l'Ufficio. 2.   L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.
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