Art. 186

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione 1.   Entro un termine di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale di ogni fatto e decisione che incide sulla validità della domanda di marchio UE o della registrazione del marchio UE sulla quale era basata la registrazione internazionale. 2.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell', paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d' esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione (Art. 186 Regolamento (UE) 2017/1001) — Testo vigente | Portale Normativo