Art. 17

Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione

In vigore dal 14 giu 2017
Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione 1.   Gli effetti del marchio UE sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio UE sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del capo X. 2.   Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio UE fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale. 3.   Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X.
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