Art. 14
Limitazione degli effetti del marchio UE
In vigore dal 14 giu 2017
Limitazione degli effetti del marchio UE
1. Il diritto conferito dal marchio UE non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
a)
del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;
b)
di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c)
del marchio UE per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.
Storico versioni
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