Art. 1

Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

In vigore dal 12 giu 2017
Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione (, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014) L', paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
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