Art. 1
Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione
In vigore dal 12 giu 2017
Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione
(, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014)
L', paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:1799:oj#art-1