Art. 1

In vigore dal 8 giu 2017
In deroga all'articolo 41, lettera b), e all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6), le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello del codice NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97, prodotte a Capo Verde da pesce non originario, sono considerate originarie di Capo Verde a norma degli del presente regolamento.
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