Art. 4
In vigore dal 8 giu 2017
La deroga è concessa alle seguenti condizioni:
1)
le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all';
2)
nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento di esecuzione (UE) 2017/967»;
3)
ogni trimestre le autorità competenti di Capo Verde trasmettono alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, in applicazione del presente regolamento e i numeri di serie di detti certificati.
Storico versioni
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