Art. 1
In vigore dal 8 giu 2017
Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è così modificato:
1)
All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo Stato membro interessato informa la commissione congiunta delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, lettera e), e di tutte le autorizzazioni relative all'acquisto, all'importazione o al trasporto dall'Iran degli altri beni e tecnologie di cui al paragrafo 4, originari o meno dell'Iran.»
2)
L'articolo 3 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
«6 bis. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a) in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»
3)
L'articolo 3 quater è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità competente che concede un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 garantisce che, fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione di uso finale, essa può chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»
4)
L'articolo 3 quinquies così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 garantisce che:
a)
tutte le attività siano intraprese nel rigoroso rispetto del PACG; e
b)
fatta eccezione per le esportazioni temporanee, il richiedente abbia presentato la dichiarazione di uso finale di cui all'allegato II bis o una dichiarazione di uso finale sotto forma di documento equivalente contenente informazioni sull'uso finale e, in linea di principio, la destinazione finale di ciascun articolo fornito.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Se l'autorità competente decide di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 1, lettera a), in assenza di informazioni sulla destinazione d'uso finale, essapuò chiedere al richiedente di fornire tali informazioni in una fase successiva. Il richiedente fornisce le informazioni entro tempi ragionevoli.»
5)
Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato II bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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