Art. 1
Veicoli ibridi e veicoli ibridi ricaricabili
In vigore dal 7 giu 2017
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 32 è sostituito dal seguente:
«32.
“piccolo costruttore”, un costruttore la cui produzione annua a livello mondiale non supera le 10 000 unità per l’anno che precede quello in cui è rilasciata l’omologazione e che:
a)
non appartiene a un gruppo di costruttori collegati; o
b)
appartiene a un gruppo di costruttori collegati la cui produzione annua a livello mondiale non supera le 10 000 unità per l’anno che precede quello in cui è rilasciata l’omologazione; o
c)
appartiene a un gruppo di costruttori collegati ma gestisce i propri stabilimenti di produzione e il proprio centro di progettazione;»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 32 bis, 32 ter e 32 quater:
«32 bis.
“stabilimento di produzione proprio”, stabilimento di costruzione o montaggio utilizzato dal costruttore al fine di costruire o di montare per proprio conto veicoli nuovi tra cui, se del caso, veicoli destinati all’esportazione;
32 ter.
“centro di progettazione proprio”, stabilimento che dipende dal costruttore ed è da esso utilizzato, in cui è progettato e sviluppato tutto il veicolo;
32 quater.
“piccolissimi costruttori”, piccoli costruttori quali definiti al paragrafo 32, che hanno registrato una produzione inferiore alle 1 000 unità nella Comunità per l’anno che precede quello in cui è rilasciata l’omologazione.»;
2)
l’ è così modificato:
al paragrafo 11 è aggiunto il seguente comma:
«Le prescrizioni di cui all’allegato IIIA non si applicano alle omologazioni relative alle emissioni, in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007, rilasciate ai piccolissimi costruttori.»;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. Affinché le autorità di omologazione siano in grado di valutare l’impiego corretto dell’AES, tenendo conto del divieto relativo agli impianti di manipolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, il costruttore fornisce inoltre una documentazione ampliata, come descritto nell’allegato I, appendice 3a, del presente regolamento.
La documentazione ampliata di cui al paragrafo 11 rimane strettamente riservata. Essa è identificata e datata dall’autorità di omologazione e viene conservata da tale autorità per almeno dieci anni dal rilascio dell’omologazione. La documentazione ampliata viene trasmessa alla Commissione su richiesta.»;
b)
il paragrafo 12 è soppresso;
4)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«Le prescrizioni di cui all’allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano, ad eccezione delle prescrizioni relative al numero di particelle (PN);»;
ii)
è aggiunto il comma seguente:
«Un veicolo che sia stato omologato in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 e alla relativa legislazione attuativa anteriormente al 1o settembre 2017 nel caso dei veicoli di categoria M e dei veicoli di categoria N1, classe I, o anteriormente al 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli di categoria N1, classi II e III, e dei veicoli di categoria N2, non si considera appartenente a un nuovo tipo ai fini del primo comma. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui siano creati nuovi tipi a partire dal tipo originale esclusivamente a seguito dell’applicazione della definizione di nuovo tipo di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. In tali casi l’applicazione del presente comma è menzionata nella sezione II, punto 5, Osservazioni, della scheda di omologazione CE, di cui all’allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151, includendo un riferimento all’omologazione precedente.»;
b)
È aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Fino a cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date specificate all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, le prescrizioni di cui all’allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano alle omologazioni relative alle emissioni, in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007, rilasciate ai piccoli costruttori come definiti all’, paragrafo 32. Nel periodo compreso fra tre anni e cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date specificate all’articolo 10, paragrafo 4, e fra quattro anni e cinque anni e quattro mesi a decorrere dalle date specificate all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, tuttavia, i piccoli costruttori controllano i valori RDE dei loro veicoli e ne riferiscono.»;
5)
È aggiunto il seguente articolo 18 ter:
«Articolo 18 ter
Veicoli ibridi e veicoli ibridi ricaricabili
La Commissione opera al fine di elaborare una metodologia riveduta per includervi un metodo di valutazione solido e completo per i veicoli ibridi e i veicoli ibridi ricaricabili, nell’intento di garantire che i loro valori RDE siano direttamente comparabili a quelli dei veicoli convenzionali, con l’obiettivo di presentarlo in occasione della prossima modifica del regolamento.»;
6)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
7)
l’allegato IIIA è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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