Art. 1

Termini di trasmissione

In vigore dal 6 giu 2017
Termini di trasmissione I gestori del mercato e le imprese di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE trasmettono all'ESMA, entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva, la relazione settimanale di cui alla lettera a) di tale articolo per quanto concerne le posizioni aggregate detenute ogni settimana alla chiusura delle attività. Se il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana in cui deve essere trasmessa la relazione non è un giorno lavorativo per il gestore del mercato o l'impresa di investimento di cui al primo comma, il gestore del mercato o l'impresa di investimento trasmette la relazione non appena possibile e comunque entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della settimana stessa.
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Termini di trasmissione (Art. 1 Regolamento (UE) 2017/953) — Testo vigente | Portale Normativo