Art. 4

Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti

In vigore dal 2 giu 2017
Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti 1.   Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono previste come obbligatorie le seguenti indicazioni complementari: a) una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso; b) una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia; c) una dicitura indicante l'importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi; d) una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso; e) una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi; f) istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un'indicazione relativa all'importanza del loro rispetto; g) se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l'alimento può avere un effetto lassativo; h) se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari. 2.   Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, riportate sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, sono stampate in modo da essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 3.   L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non contengono alcun riferimento al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibili a seguito del loro impiego.
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Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/1798) — Testo vigente | Portale Normativo