Art. 7
Notifica
In vigore dal 2 giu 2017
Notifica
Quando un sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è immesso sul mercato, l'operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è commercializzato le informazioni figuranti sull'etichetta, inviandole un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto e fornendo all'autorità competente qualsiasi altra informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che uno Stato membro non esoneri l'operatore del settore alimentare da quest'obbligo nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace del prodotto in questione.
Storico versioni
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