Art. 7

Notifica

In vigore dal 2 giu 2017
Notifica Quando un sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è immesso sul mercato, l'operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è commercializzato le informazioni figuranti sull'etichetta, inviandole un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto e fornendo all'autorità competente qualsiasi altra informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che uno Stato membro non esoneri l'operatore del settore alimentare da quest'obbligo nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace del prodotto in questione.
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