Art. 1
Regimi preferenziali
In vigore dal 2 giu 2017
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Regimi preferenziali
1. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.
2. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del territorio doganale del Kosovo, del Montenegro e della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l'Unione e tali paesi.»;
2)
all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, i termini «475 tonnellate» sono sostituiti da «0 tonnellate»;
3)
l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:1464:oj#art-1