Art. 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 293/2012

In vigore dal 2 giu 2017
Modifiche del regolamento (UE) n. 293/2012 Il regolamento (UE) n. 293/2012 è così modificato: 1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 10: «10.   Per quanto riguarda i veicoli di fine serie immatricolati nel 2020 o nel 2021, i valori di CO2 WLTP da attribuire a tali veicoli ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie sono quelli determinati in conformità all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 664).»;" 2) L’ è sostituito dal seguente: « Preparazione dei dati da parte degli Stati membri Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono: a) per ogni veicolo dotato di tecnologie innovative, le emissioni specifiche di CO2 senza tenere conto della riduzione delle emissioni ottenuta grazie a tecnologie innovative approvate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 510/2011; b) per ogni veicolo, il fattore di deviazione e il fattore di verifica determinati conformemente all’allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione. Fatti salvi i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011, gli Stati membri, per quanto riguarda i dati monitorati fino al 31 dicembre 2017, in aggiunta ai parametri già obbligatori ai sensi di detta parte A, comunicano solo il fattore di deviazione e il fattore di verifica di cui alla lettera b) del presente articolo. Dal 1o gennaio 2018 tutti i dati dettagliati di cui all’allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. 510/2011 sono oggetto di monitoraggio e comunicazione nei formati definiti nell’allegato II, parte C, del regolamento (UE) n. 510/2011.»; 3) l’ è soppresso; 4) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, l’ultimo comma è soppresso; b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 5) l’articolo 10 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 10 ter Preparazione dei dati provvisori 1.   L’insieme di dati provvisori da comunicare al costruttore in conformità all’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 comprende la documentazione che, sulla base del nome del costruttore e del numero di identificazione del veicolo, può essere attribuita a tale costruttore. Il registro centralizzato di cui all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 510/2011 non comprende dati relativi ai numeri di identificazione dei veicoli. 2.   Il trattamento dei numeri di identificazione dei veicoli non comprende il trattamento di eventuali dati personali che possano essere collegati a tali numeri o di qualsiasi altro dato che permetta di collegare i numeri di identificazione del veicoli ai dati personali.»; 6) l’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:1152:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo