Art. 3

Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020

In vigore dal 2 giu 2017
Determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 a fini di conformità agli obiettivi nel periodo 2017-2020 1.   Per gli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi, le emissioni specifiche medie di un costruttore sono determinate utilizzando i seguenti valori delle emissioni massiche di CO2 (ciclo misto): a) per i veicoli commerciali leggeri N1 omologati conformemente all’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, i valori di CO2 NEDC; b) per i tipi di veicoli N1, classe I, esistenti che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati fino al 31 agosto 2018 e i valori di CO2 NEDC dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2020; c) per i tipi di veicoli N1, classi II e III, esistenti che sono stati omologati in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, i valori di CO2 NEDC misurati fino al 31 agosto 2019 e i valori di CO2 NEDC dal 1o settembre 2019 al 31 dicembre 2020; d) per i veicoli di fine serie di cui all’articolo 27 della direttiva 2007/46/CE, i valori di CO2 NEDC misurati. 2.   Il costruttore responsabile di oltre 1 000 ma meno di 22 000 veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell’Unione in ciascuno degli anni civili dal 2017 al 2020 inclusi può utilizzare i valori di CO2 NEDC o i valori di CO2 NEDC misurati.
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