Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 22 mag 2017
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell'allegato, autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione, e le premiscele contenenti tale sostanza possono essere immesse sul mercato fino al 12 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017 e possono essere impiegate fino a esaurimento delle scorte.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017, possono essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017, possono essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
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