Art. 21

Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione

In vigore dal 18 mag 2017
Messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione 1.   La consultazione, da parte dei tribunali o delle altre autorità degli Stati membri, dei fascicoli relativi al marchio UE per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione avviene sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. 2.   Quando trasmette i fascicoli relativi ai marchi UE per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione, o le relative copie, l'Ufficio segnala ai tribunali o agli uffici del pubblico ministero degli Stati membri le limitazioni alle quali l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 207/2009 sottopone la consultazione di tali fascicoli. 3.   I tribunali o gli uffici del pubblico ministero degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi ad essi, mettere a disposizione di terzi a fini di consultazione i fascicoli trasmessi loro dall'Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall'articolo 88 del regolamento (CE) n. 207/2009.
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