Art. 72

Prosecuzione del procedimento

In vigore dal 18 mag 2017
Prosecuzione del procedimento 1.   Se il procedimento dinanzi all'Ufficio è stato interrotto a norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, l'Ufficio è informato dell'identità della persona che ha titolo per proseguire dinanzi ad esso il procedimento a norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009. L'Ufficio comunica a tale persona ed eventualmente alle altre parti interessate che il procedimento proseguirà a decorrere da una data fissata dall'Ufficio. 2.   Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento a norma dell'articolo 82 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009, non è stato informato della designazione di un nuovo rappresentante, l'Ufficio comunica al richiedente o al titolare del marchio UE che: a) nei casi in cui si applica l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 la domanda di marchio UE si considera ritirata se l'informazione non è presentata nei due mesi che seguono la comunicazione stessa; b) nei casi in cui non si applica l'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, il procedimento proseguirà con il richiedente o con il titolare del marchio UE a decorrere dal giorno della comunicazione stessa. 3.   I termini in vigore in relazione al richiedente o al titolare del marchio UE alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.
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Prosecuzione del procedimento (Art. 72 Regolamento (UE) 2017/1430) — Testo vigente | Portale Normativo