Art. 47
Presidente delle commissioni di ricorso
In vigore dal 18 mag 2017
Presidente delle commissioni di ricorso
1. Se il presidente delle commissioni di ricorso è impossibilitato ad agire ai sensi dell', paragrafo 4, le funzioni di gestione e di organizzazione conferitegli dall'articolo 136, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 sono esercitate, in base all'anzianità determinata conformemente all', paragrafo 1, del presente regolamento, dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità.
2. Se il posto di presidente delle commissioni di ricorso è vacante le relative funzioni sono esercitate ad interim dal presidente delle commissioni di ricorso con maggiore anzianità, determinata conformemente all', paragrafo 1.
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