Art. 4

Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione

In vigore dal 18 mag 2017
Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione L'Ufficio invia all'altra parte l'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente per informarla della presentazione di un'opposizione, nonché qualunque comunicazione indirizzata a una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1430:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo