Art. 38

Modifica della composizione di una commissione

In vigore dal 18 mag 2017
Modifica della composizione di una commissione 1.   Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale a norma dell', paragrafi 2 e 3, le parti del procedimento sono informate del fatto che, su richiesta di una delle parti, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri della commissione di ricorso vi consentano. 2.   Il nuovo membro della commissione di ricorso è vincolato alla stregua degli altri membri dalle decisioni interlocutorie già adottate.
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Modifica della composizione di una commissione (Art. 38 Regolamento (UE) 2017/1430) — Testo vigente | Portale Normativo