Art. 3

Valore aggiunto europeo

In vigore dal 17 mag 2017
Valore aggiunto europeo 1.   Il programma finanzia azioni e attività con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione garantisce che le azioni e le attività selezionate per il finanziamento producano risultati che, conformemente al principio di sussidiarietà, presentano un valore aggiunto europeo e verifica che tale valore sia effettivamente ottenuto. 2.   Le azioni e le attività del programma garantiscono un valore aggiunto europeo, in particolare attraverso: a) lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni volte ad affrontare le sfide locali, regionali o nazionali che incidono sulle sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione, e che possono altresì contribuire alla coesione sociale, economica e territoriale; b) la loro complementarità e sinergia con altri programmi e politiche dell'Unione a livello regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale, come opportuno; c) il loro contributo all'attuazione coerente e uniforme del diritto e delle politiche dell'Unione, come anche alla promozione di valori europei, compresa la solidarietà; d) il loro contributo alla condivisione delle buone prassi, anche nella prospettiva di accrescere la visibilità dei programmi di riforma, e alla creazione di una piattaforma e di una rete di competenze a livello dell'Unione; e) la promozione della fiducia reciproca tra gli Stati membri beneficiari e la Commissione e della collaborazione fra gli Stati membri.
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