Art. 2

In vigore dal 11 mag 2017
Se un produttore esportatore della Cina fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i) non ha esportato le merci descritte all', paragrafo 1, originarie della Cina durante il periodo dell'inchiesta (1o gennaio-31 dicembre 2015); ii) non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e iii) ha effettivamente esportato le merci in esame oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un considerevole quantitativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta. l', paragrafo 2, può essere modificato con l'aggiunta del nuovo produttore esportatore all'elenco riportato nell'allegato.
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