Art. 1
In vigore dal 8 mag 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'elenco dei dati è registrato e trasmesso alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione (*1), per ogni intervento selezionato per il finanziamento nell'ambito del programma operativo sostenuto dal FEAMP.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 11).»;"
2)
l'articolo 3 è soppresso;
3)
la tabella dell'allegato I, parte A, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I del presente regolamento;
4)
la tabella dell'allegato I, parte B, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del presente regolamento;
5)
la tabella dell'allegato I, parte C, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato III del presente regolamento;
6)
la tabella dell'allegato I, parte D, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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