Art. 2

In vigore dal 4 mag 2017
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018. Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017. 3.   In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.
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