Art. 1
In vigore dal 3 mag 2017
Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il seguente punto 10:
«10.
Le misure concesse ai settori zootecnici a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1306/2013.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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