Art. 2

In vigore dal 2 mag 2017
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2005 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento.
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