Art. 1
In vigore dal 24 apr 2017
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) e 7019 31 00, originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd
14,5
B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd
0
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
19,9
B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I
15,9
Tutte le altre società
19,9
A999
3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
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