Art. 14

Dati dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione

In vigore dal 20 apr 2017
Dati dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno per l'anno civile precedente i dati relativi alle seguenti misure di concorrenza all'esportazione da essi applicate: a) sostegno al finanziamento delle esportazioni (crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione o programmi di assicurazione); b) aiuti alimentari internazionali; c) imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli. 2.   I dati richiesti a norma del paragrafo 1 sono quelli stabiliti nell'allegato della decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione e sono notificati nel formato previsto nel suddetto allegato.
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