Art. 2

Natura e tipo di informazioni da notificare

In vigore dal 20 apr 2017
Natura e tipo di informazioni da notificare 1.   L'obbligo di notifica comprende tutte le informazioni necessarie per le finalità di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o per l'applicazione degli atti adottati sulla base di detti regolamenti o al fine di conformarsi ad accordi internazionali conclusi a norma del TFUE. 2.   L'obbligo di notifica comprende dati quantitativi, costituiti principalmente da cifre, e dati qualitativi, costituiti principalmente da testi e relazioni.
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Natura e tipo di informazioni da notificare (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/1183) — Testo vigente | Portale Normativo