Art. 1

In vigore dal 10 apr 2017
1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione europea di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010, 8712007091) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131). L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/678 — Testo vigente | Portale Normativo