Art. 2

In vigore dal 7 apr 2017
Per quanto riguarda le sostanze bitertanolo and clormequat in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017. Per quanto riguarda la sostanza attiva tebufenpirad in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.
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