Art. 1

In vigore dal 6 apr 2017
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1) all' è aggiunto il punto seguente: «16.   “servizi inerenti”: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 quater 1.   È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato VIII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese; e b) fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato VIII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi inerenti al settore minerario e la fornitura di servizi inerenti ai settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo, rispondendo direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale. 4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 5.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 4 e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 6.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla prestazione di servizi fino al 9 luglio 2017, dovuti in forza di contratto o accordi conclusi o di obblighi sorti prima dell'8 aprile 2017.»; 3) all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato: a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare qualsiasi partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni o di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità od organismo coinvolti in programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali; b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o concedere finanziamenti o assistenza finanziaria allo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo; c) prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»; 4) all'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il punto seguente: «h) modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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