Art. 77

Atti di esecuzione

In vigore dal 5 apr 2017
Atti di esecuzione La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate e gli aspetti procedurali necessari per l'attuazione del presente capo per quanto riguarda: a) moduli elettronici uniformi relativi alle domande di studi delle prestazioni e alla loro valutazione di cui agli , tenuto conto delle categorie o dei gruppi di dispositivi specifici; b) il funzionamento del sistema elettronico di cui all'; c) moduli elettronici uniformi relativi alla notifica degli studi PMPF di cui all', paragrafo 1, e delle modifiche sostanziali di cui all'; d) lo scambio di informazioni tra Stati membri di cui all'; e) moduli elettronici uniformi relativi alla segnalazione degli eventi avversi gravi e dei difetti dei dispositivi di cui all'; f) i termini di notifica degli eventi avversi gravi e dei difetti dei dispositivi, commisurati alla gravità dell'evento da segnalare, a norma dell'; g) l'applicazione uniforme delle prescrizioni relative alle evidenze/dati clinici necessari per dimostrare la conformità con i requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell'allegato I. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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Atti di esecuzione (Art. 77 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo