Art. 72.tit_1

Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri in merito a studi delle prestazioni

In vigore dal 5 apr 2017
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Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri in merito a studi delle prestazioni (Art. 72.tit_1 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo