Art. 69

Sistema elettronico sugli studi delle prestazioni

In vigore dal 5 apr 2017
Sistema elettronico sugli studi delle prestazioni 1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, predispone, gestisce e mantiene un sistema elettronico: a) per generare il numero di identificazione unico per gli studi delle prestazioni di cui all', paragrafo 1; b) da utilizzare come punto di accesso per la presentazione di tutte le domande o notifiche di studi delle prestazioni di cui agli e per tutte le altre trasmissioni di dati, o per il trattamento dei dati in tale contesto; c) per lo scambio di informazioni relative agli studi delle prestazioni ai sensi del presente regolamento tra Stati membri e tra questi e la Commissione compreso lo scambio di informazioni di cui agli ; d) per le informazioni che devono essere fornite dallo sponsor ai sensi dell', inclusa la relazione sullo studio delle prestazioni e la relativa sintesi come prescritto dal paragrafo 5 di tale articolo; e) per le segnalazioni di eventi avversi gravi e difetti dei dispositivi e i relativi aggiornamenti di cui all'. 2.   Nel predisporre il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione provvede affinché sia assicurata l'interoperabilità con la banca dati UE per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano istituita a norma dell' del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) per quanto riguarda gli studi delle prestazioni dei test diagnostici di accompagnamento. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono accessibili solo agli Stati membri e alla Commissione. Le informazioni di cui alle altre lettere di tale paragrafo sono accessibili al pubblico, a meno che la riservatezza delle informazioni non sia giustificata, interamente o in parte, per uno dei seguenti motivi: a) protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001; b) protezione delle informazioni riservate a livello commerciale, specialmente nel manuale per lo sperimentatore, in particolare tenendo conto dello status della valutazione di conformità del dispositivo, salvo che sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione; c) sorveglianza efficace dello svolgimento dello studio delle prestazioni da parte degli Stati membri interessati. 4.   Nessun dato personale dei soggetti è disponibile al pubblico. 5.   L'interfaccia utente del sistema elettronico di cui al paragrafo 1 è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
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Sistema elettronico sugli studi delle prestazioni (Art. 69 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo