Art. 6

Vendite a distanza

In vigore dal 5 apr 2017
Vendite a distanza 1.   Un dispositivo offerto a una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, è conforme al presente regolamento. 2.   Fatta salva la legislazione nazionale relativa all'esercizio della professione medica, un dispositivo non immesso sul mercato, ma utilizzato nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, per fornire un servizio diagnostico o terapeutico mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, o con altri mezzi di comunicazione, direttamente o tramite intermediari, a una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione deve soddisfare i requisiti del presente regolamento. 3.   Su richiesta di un'autorità competente, ogni persona fisica o giuridica che offre un dispositivo a norma del paragrafo 1 o che fornisce un servizio ai sensi del paragrafo 2 rende accessibile una copia della dichiarazione di conformità UE del dispositivo in questione. 4.   Per motivi di protezione della salute pubblica, uno Stato membro può imporre che i prestatori di servizi della società dell'informazione, quali definiti all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, cessino le proprie attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:746:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Vendite a distanza (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo