Art. 26

Registrazione dei dispositivi

In vigore dal 5 apr 2017
Registrazione dei dispositivi 1.   Prima di immettere sul mercato un dispositivo, il fabbricante attribuisce al dispositivo, conformemente alle norme dell'organismo di rilascio di cui all', paragrafo 2, un'UDI-DI di base, ai sensi dell'allegato VI, parte C, e lo fornisce alla banca dati UDI insieme agli altri dati di base di cui all'allegato VI, parte B, per quanto riguarda tale dispositivo. 2.   Per i dispositivi che sono oggetto di una valutazione di conformità di cui all', paragrafi 3 e 4, all', paragrafo 7, secondo comma, all', paragrafo 8, e all', paragrafo 9, secondo comma, l'attribuzione di un UDI-DI di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuata prima che il fabbricante rivolga domanda a un organismo notificato per la valutazione dei dispositivi in questione. Per i dispositivi di cui al primo comma, l'organismo notificato include un riferimento all'UDI-DI di base nel certificato rilasciato in conformità dell'allegato XII, punto 4, lettera a), e conferma in Eudamed che le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 2.2, sono corrette. Dopo il rilascio del pertinente certificato e prima di immettere il dispositivo sul mercato, il fabbricante fornisce alla banca dati UDI l'UDI-DI di base insieme agli altri dati di base di cui all'allegato VI, parte B, per quanto riguarda tale dispositivo. 3.   Prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo, il fabbricante introduce o, se già fornite, verifica in Eudamed le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, punto 2, a eccezione del punto 2.2, e mantiene aggiornate tali informazioni.
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Registrazione dei dispositivi (Art. 26 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo