Art. 21

Libera circolazione

In vigore dal 5 apr 2017
Libera circolazione Salvo laddove altrimenti previsto nel presente regolamento, gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio sul loro territorio di dispositivi conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
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Libera circolazione (Art. 21 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo