Art. 112

Abrogazione

In vigore dal 5 apr 2017
Abrogazione Fatto salvo l', paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e dei fabbricanti per quanto riguarda la vigilanza e gli obblighi dei fabbricanti relativamente alla messa a disposizione della documentazione conformemente alla direttiva 98/79/CE, tale direttiva è abrogata con effetto a decorrere dal 26 maggio 2022, con le seguenti eccezioni: a) , , paragrafo 1, lettera c), e , paragrafi 2 e 3, della direttiva 98/79/CE, e gli obblighi relativi a vigilanza e studi delle prestazioni di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati con effetto a decorrere dalla seconda delle due date di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento; e b) e , paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 98/79/CE, e gli obblighi relativi alla registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, e alle notifiche di certificazione di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a partire da 18 mesi dall'ultima delle date di cui all', paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento. Per quanto riguarda i dispositivi di cui all', paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, la direttiva 98/79/CE continua ad applicarsi fino al 27 maggio 2025 nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi. La decisione 2010/227/UE, adottata in applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE, è abrogata con effetto a decorrere dall'ultima delle date di cui all', paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.
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