Art. 1

In vigore dal 5 apr 2017
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti originari della Repubblica popolare cinese. Il prodotto in esame non comprende: — i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati, — i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, — i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e — i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226191090), 7226 91 91 e 7226 91 99. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio definitivo Codice addizionale TARIC RPC Bengang Steel Plates Co., Ltd. 28,1 % C157 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd 18,1 % C158 Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (24) 18,1 % C159 Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (25) 18,1 % C160 Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. 35,9 % C161 Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. 35,9 % C162 Altre società che hanno collaborato e che sono elencate nell'allegato I 27,3 % Cfr. allegato Tutte le altre società 35,9 % C999 3.   L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile della persona giuridica che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 5.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: 1) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 (periodo dell'inchiesta); 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; 3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile relativo all'esportazione di una quantità rilevante nell'Unione; il paragrafo 2 può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non comprese nel campione e soggette pertanto a un dazio individuale non superiore al dazio medio ponderato pari al 27,3 %.
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