Art. 1
Criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo
In vigore dal 5 apr 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/378 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se l'importo accettato dalla Commissione nella decisione sulla liquidazione dei conti annuali per l'esercizio finanziario N è inferiore all'importo del prefinanziamento annuale per l'esercizio finanziario N, quest'ultimo importo è liquidato mediante deduzione dal primo importo. L'eventuale importo rimanente del prefinanziamento è liquidato nel corso di esercizi di liquidazione dei conti successivi.
Il primo comma si applica anche nei casi in cui i pagamenti riportati nei conti annuali presentati da uno Stato membro siano pari a zero.»
b)
il paragrafo 7 è soppresso.
2)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 3 bis
Criteri per l'individuazione delle carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo
1. La Commissione fonda la valutazione dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo sui risultati di tutti gli audit disponibili svolti dagli Stati membri, dai servizi della Commissione e della Corte dei conti, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode o su eventuali altre informazioni sulla conformità ai criteri di designazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione (*1).
La valutazione della Commissione copre l'ambiente di controllo interno del programma nazionale, le attività di gestione e di controllo dell'autorità responsabile e le attività di controllo e di audit dell'autorità di audit e si basa sulla verifica della conformità ai requisiti fondamentali precisati nella tabella 1 dell'allegato.
2. La conformità ai requisiti fondamentali di cui al paragrafo 1 in funzione delle categorie previste dalla tabella 2 dell'allegato si utilizza per valutare l'effettivo funzionamento di ciascuna autorità competente e per giungere a una conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo. Nella conclusione globale sul sistema di gestione e di controllo sono tenuti in considerazione eventuali fattori attenuanti o aggravanti.
3. Qualora sia verificato che uno tra i requisiti fondamentali numero 2, 4, 5, 8, 11, 12 o 14 di cui alla tabella 1 dell'allegato, o due o più degli altri requisiti fondamentali di tale tabella, rientrano nella categoria 3 o 4 della tabella 2 dell'allegato, si configura una fattispecie di carenza grave nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Articolo 3 ter
Criteri per l'applicazione delle rettifiche finanziarie e la determinazione del relativo livello
1. La Commissione applica le rettifiche finanziarie qualora individui una o più irregolarità isolate o sistemiche o una o più carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo (“carenze del sistema”).
Ai fini del presente regolamento, per irregolarità si intende qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale o qualsiasi violazione di norme nazionali derivante da un'azione o da un'omissione di uno o più beneficiari, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione ad esso di una spesa indebita.
L'entità della rettifica finanziaria è determinata caso per caso ogniqualvolta ciò sia possibile ed è pari all'importo esatto delle spese che sono state indebitamente imputate al bilancio generale dell'Unione.
Qualora la Commissione rilevi irregolarità in un campione rappresentativo di spese relative alla totalità di un programma, o a parte di esso, ma non risulti vantaggioso rispetto ai costi verificare la regolarità delle spese, la rettifica può essere determinata applicando per estrapolazione i risultati dell'esame del campione al resto della popolazione da cui questo è stato estratto.
Laddove la Commissione rilevi irregolarità sistemiche o carenze del sistema, ma non sia possibile, neanche mediante estrapolazione, quantificare la rettifica con precisione, alla spesa dichiarata si applica una rettifica finanziaria forfettaria per la parte del sistema interessata, secondo i criteri e le percentuali indicative che figurano ai punti 2 e 3.
Le rettifiche forfettarie possono essere applicate anche in caso di irregolarità isolate.
2. Il livello di rettifica forfettaria è stabilito tenendo conto dei seguenti fattori:
a)
il grado di gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema in relazione al sistema nel suo complesso o a parte di esso, o ai tipi di spese dichiarate;
b)
l'entità del rischio di perdite al quale il bilancio dell'Unione è stato esposto a seguito dell'irregolarità o della carenza di sistema;
c)
la misura in cui le spese si prestano a frodi a causa dell'irregolarità o della carenza di sistema.
d)
eventuali fattori attenuanti o aggravanti.
3. Il livello di rettifica è fissato come segue:
a)
si applica un tasso forfettario del 100 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;
b)
si applica un tasso forfettario del 25 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento estremamente grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;
c)
si applica un tasso forfettario del 10 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento parziale, carente o sporadico del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;
d)
si applica un tasso forfettario del 5 % se l'irregolarità o le irregolarità, o la carenza o le carenze di sistema sono dovute a un funzionamento non uniforme del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.
Conformemente al principio di proporzionalità, il tasso può essere ridotto al 2 % qualora la natura e la gravità dell'irregolarità o della carenza di sistema non siano considerate tali da giustificare un tasso di rettifica del 5 %.
4. Qualora, a causa della mancata adozione da parte dell'autorità competente, di misure correttive adeguate successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato esercizio finanziario, la medesima o le medesime irregolarità o carenze siano riscontrate in un esercizio finanziario successivo, il tasso di rettifica forfettaria può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici irregolarità o carenze, essere incrementato fino a un livello che non ecceda quello immediatamente superiore stabilito al paragrafo 3.
(*1) Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 3)»."
3)
è aggiunto un nuovo allegato il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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