Art. 1
In vigore dal 23 mar 2017
L'addetto dell'officina che ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, compila, firma e timbra una giustificazione scritta contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento. La giustificazione scritta originale è conservata a bordo del veicolo, mentre una copia timbrata della stessa rimane presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure rotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:548:oj#art-1