Art. 1

In vigore dal 23 mar 2017
L'addetto dell'officina che ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, compila, firma e timbra una giustificazione scritta contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento. La giustificazione scritta originale è conservata a bordo del veicolo, mentre una copia timbrata della stessa rimane presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure rotto.
Storico versioni

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