Art. 1
In vigore dal 21 mar 2017
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1)
L'allegato VI è così modificato:
a)
nella voce «ESTONIA» è aggiunto il seguente punto d) dopo la lettera c):
«d)
Prestazione di ridotta capacità lavorativa accordata in conformità alla legge sull'invalidità lavorativa»;
b)
la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
«SVEZIA
Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale)»;
c)
la voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
«REGNO UNITO
Indennità di integrazione salariale e di sostegno (ESA — Employment and Support Allowance)
a)
Per le prestazioni concesse anteriormente al 1o aprile 2016, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 91 giorni (fase di valutazione). Dal 92o giorno l'ESA (fase principale) diventa una prestazione d'invalidità;
b)
per le prestazioni concesse il 1o aprile 2016 o dopo tale data, l'ESA è una prestazione di malattia in contanti per i primi 365 giorni (fase di valutazione). Dal 366o giorno l'ESA (gruppo di sostegno) diventa una prestazione d'invalidità.
Legislazione della Gran Bretagna: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.
Legislazione dell'Irlanda del Nord: parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»;
2)
l'allegato VIII è così modificato:
a)
nella parte 1, la voce «POLONIA» è sostituita dalla seguente:
«POLONIA
Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 20 anni per le donne e 25 anni per gli uomini ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (e non meno di 15 anni per le donne e 20 anni per gli uomini), e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).»;
b)
nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
«SVEZIA
a)
Le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia (capi 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale);
b)
le domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale).»;
c)
nella parte 1, alla voce «REGNO UNITO», la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:»;
d)
nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
«SVEZIA
Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del Codice dell'assicurazione sociale).»;
3)
l'allegato IX è così modificato:
a)
nella parte I, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
«SVEZIA
Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale).
La pensione garantita e l'indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data»;
b)
nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
«SVEZIA
Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale).
Pensione ai superstiti calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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