Art. 1

In vigore dal 21 mar 2017
L'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/44 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II o nell'allegato VI. 2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, esso modifica di conseguenza l'allegato III. 3.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 4.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2. 5.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decida di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II o l'allegato VI di conseguenza. 6.   L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2017/488 — Testo vigente | Portale Normativo