Art. 1
In vigore dal 17 mar 2017
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.
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