Art. 63
Sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri
In vigore dal 15 mar 2017
Sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri
1. Uno Stato membro sospende la designazione di un posto di controllo frontaliero e ordina il fermo delle attività, per tutte o per alcune delle categorie di animali e merci per le quali era avvenuta la designazione, nei casi in cui tali attività possono comportare rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. In caso di rischio grave la sospensione ha effetto immediato.
2. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero e dei motivi di tale sospensione.
3. Lo Stato membro indica la sospensione della designazione di un posto di controllo frontaliero negli elenchi di cui all’, paragrafo 1.
4. Lo Stato membro revoca la sospensione di cui al paragrafo 1 non appena:
a)
le autorità competenti hanno accertato che il rischio di cui al paragrafo 1 ha cessato di esistere; e
b)
le stesse hanno comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni in base alle quali è revocata la sospensione.
5. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare una decisione sulla sospensione della designazione dei posti di controllo frontalieri per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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