Art. 44

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II

In vigore dal 15 mar 2017
Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II 1.   Al fine di verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali periodici, in base al rischio e con frequenza adeguata, sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e a cui non si applicano gli . 2.   Relativamente agli animali e alle merci di cui al paragrafo 1 la frequenza adeguata dei controlli ufficiali è determinata prendendo in considerazione: a) i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante o i rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente connessi con i diversi tipi di animali e merci; b) eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione delle merci; c) i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, relativamente agli animali o alle merci in questione: i) del paese terzo e dello stabilimento di origine o del luogo di produzione, se del caso; ii) dell’esportatore; iii) dell’operatore responsabile della partita; d) i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione; e e) le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. 3.   I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 sono effettuati in un luogo adeguato all’interno del territorio doganale dell’Unione, quale: a) il punto di entrata nell’Unione; b) un posto di controllo frontaliero; c) il punto di immissione in libera pratica nell’Unione; d) i depositi e i locali dell’operatore responsabile della partita; e) il luogo di destinazione. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 3, le autorità competenti presso i posti di controllo frontalieri e gli altri punti di entrata nell’Unione effettuano controlli ufficiali sulle categorie indicate più oltre ogni qual volta vi sia motivo di ritenere che la loro entrata nell’Unione possa comportare un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante o per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente: a) i mezzi di trasporto, anche vuoti; e b) gli imballaggi, palette di carico incluse. 5.   Le autorità competenti possono anche effettuare controlli ufficiali su merci che sono vincolate a uno dei regimi doganali di cui all’, paragrafo 16, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e in custodia temporanea quale definita al punto 17) dell’ di tale regolamento.
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Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliero ai sensi della sezione II (Art. 44 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo