Art. 3
In vigore dal 9 mar 2017
La valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III del presente regolamento è temporaneamente sospesa fino a quando l'importatore che ha chiesto il rimborso alle autorità doganali nazionali non avrà comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori da cui gli operatori commerciali pertinenti hanno acquistato calzature, oppure, in mancanza di una risposta entro tale periodo, fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per la presentazione di tali informazioni. Tale termine è indicato in una lettera inviata dalla Commissione all'importatore in questione e in ogni caso non è inferiore a un mese.
La Commissione esamina le informazioni fornite entro otto mesi dalla data di ricevimento. Le autorità doganali nazionali sono invitate a non rimborsare i dazi doganali riscossi fino a quando la Commissione non avrà concluso la valutazione delle domande.
Storico versioni
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